Ammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale della decisione

È ammissibile, e regolata dalle norme del c.p.c., l’istanza del Consiglio locale o dell’interessato per la correzione dell’errore materiale contenuto nelle ordinanze non revocabili e nelle sentenze del CNF contro le quali non sia stato proposto appello.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 250

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77, Consiglio Nazionale Forense (pres. Galati, rel. Zurlo), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 27 Luglio 2016 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera
Giurisprudenza CNF

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