Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso

Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per cui non può trovare applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 legge n. 241/1990.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Maggio), sentenza n. 82 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 24 Giugno 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Ottobre 2017 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment