Al docente della scuola di polizia non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’art. 30 lett. “d” R.D.L. n. 1578 del 1933 – secondo cui hanno diritto ad essere iscritti in detto albo, purché in possesso degli altri requisiti, “i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti Superiori ad esse parificati, con tre anni di insegnamento” – ha carattere tassativo e natura eccezionale e non è pertanto suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti; con la conseguenza che non può essere applicato nei confronti di soggetto che abbia svolto incarico di docente di diritto di polizia presso l’Istituto Superiore di Polizia, non potendo questo considerarsi compreso tra gli istituti parificati alle università, non risultando che gli sia stata riconosciuta, con espressa norma di legge, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti di cui al T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D.L. n. 1592 del 1933, né che sia stato posto sotto la vigilanza dello Stato.

Cassazione Civile, sentenza del 11 gennaio 1997, n. 192, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Sommella F- P.M. Amirante F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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