Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

Ai fini dell’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, i magistrati onorari ed, in particolare, il conciliatore, non sono equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933.

Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4905, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Nicastro G- P.M. Leo A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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