Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici)

Costituisce gravissima violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme in tema di accaparramento della clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, l’avvocato aveva raggiunto in ospedale i familiari della figlioletta ivi deceduta a seguito di un incidente stradale, allo scopo di conseguire incarichi professionali per l’assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal sinistro mortale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni cinque).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Di Campli), sentenza n. 276 del 1° dicembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 01 Dicembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 145 del 20 Gennaio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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