Il COA di Lagonegro formula i seguenti quesiti: 1) se possa considerarsi disciplinarmente rilevante il comportamento dell’avvocato che contestualmente all’esercizio della professione forense, svolga la docenza di materie giuridiche presso istituto scolastico pubblico (eventualmente a tempo pieno) omettendone la preventiva comunicazione al proprio Ordine di appartenenza; 2) se possa considerarsi destituito di jus postulandi l’avvocato esercente anche la docenza, che difenda una parte privata in controversie che coinvolgono come altra parte in causa una Pubblica Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui non sia la sua stessa Scuola di appartenenza, ciò in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 56 bis, L. n. 662/1996 come modificato dalla L. n. 140 del 28.5.1997

La risposta è nei seguenti termini: Quesito n. 1: L’art. 19,c. 1 della legge professionale dispone, in deroga a quanto stabilito dall’art. 18, che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e […]

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L’offesa gratuita ed infondata a controparte costituisce illecito disciplinare

Integra violazione dell’art. 20 CDF (divieto di espressioni sconvenienti ed offensive), ora art. 52 ncdf, il comportamento dell’avvocato che accusi infondatamente la propria controparte di non gestire con correttezza e serietà un procedimento (nella specie, di separazione con minori) al solo fine di assecondare il proprio cliente in biasimevoli intenti (In applicazione del principio di […]

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