Il COA di Nuoro chiede se possa rimanere iscritto nell’Albo – e con quali limiti – l’avvocato che, avendo esercitato contemporaneamente la professione di insegnante, acceda al trattamento pensionistico in virtù dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (cd. quota 100). In particolare, si chiede di sapere se l’avvocato debba rispettare – nell’esercizio dell’attività professionale – il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico e altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui, previsto dal comma 3 della medesima disposizione. E se, in caso di risposta affermativa, ciò possa incidere sulla continuità dell’esercizio della professione e sulla necessità di possedere gli altri requisiti e ad assolvere tutti gli altri obblighi inerenti all’esercizio della professione (tra cui il possesso di partita IVA, PEC, Assicurazione professionale ecc.).

La risposta è resa nei termini seguenti. Ove intenda rimanere iscritto nell’Albo, l’iscritto resterà evidentemente soggetto al divieto di cumulo di cui all’articolo 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019. Contemporaneamente, egli dovrà continuare ad assolvere a tutti gli altri obblighi derivanti dall’iscrizione nell’Albo, ivi compreso il possesso di partita IVA. Quanto alla permanenza del requisito della continuità professionale, essa dovrà essere valutata – ricorrendone i presupposti e non appena tale obbligo di verifica sarà esigibile ai COA (cfr. parere n. 6/2021) – sulla base dell’articolo 22 della legge professionale e del D.M. 47/2016, i quali – tuttavia – non pongono alcun requisito relativo al volume del reddito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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