La risposta è resa nei termini seguenti. Ove intenda rimanere iscritto nell’Albo, l’iscritto resterà evidentemente soggetto al divieto di cumulo di cui all’articolo 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019. Contemporaneamente, egli dovrà continuare ad assolvere a tutti gli altri obblighi derivanti dall’iscrizione nell’Albo, ivi compreso il possesso di partita IVA. Quanto alla permanenza del requisito della continuità professionale, essa dovrà essere valutata – ricorrendone i presupposti e non appena tale obbligo di verifica sarà esigibile ai COA (cfr. parere n. 6/2021) – sulla base dell’articolo 22 della legge professionale e del D.M. 47/2016, i quali – tuttavia – non pongono alcun requisito relativo al volume del reddito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera (quesito)
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