Il COA di Termini Imerese formula quesito in merito alla situazione di un praticante che, rimasto iscritto nel relativo Registro pur avendo superato l’esame di Stato, non intenda iscriversi nell’Albo, bensì di essere ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo.

Il Consiglio nazionale forense ha chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 34/2019, che:

“a mente dell’art. 17, comma 10 lett. b) della legge professionale, il praticante deve essere cancellato dal Registro a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione, prosegue la richiamata disposizione, può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, e dunque per cinque anni calcolati a partire dal primo giorno del secondo semestre di tirocinio. Si ritiene pertanto, conformemente al parere n. 84/2018, che il praticante possa richiedere la reiscrizione nel registro, al fine di esercitare il patrocinio sostitutivo per il periodo residuo”.

Sebbene si tratti di fattispecie del tutto peculiare, si ritiene che – pur avendo ovviamente titolo per l’iscrizione nell’albo ordinario – la posizione del soggetto in questione possa essere equiparata a quella del praticante cancellato a seguito dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica, che chieda la reiscrizione ai soli fini dell’esercizio del patrocinio sostitutivo, con i limiti di durata indicati dal parere richiamato in precedenza.
La risposta al quesito, pertanto, è di segno positivo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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