Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se – in sede di reiscrizione a seguito di cancellazione volontaria dall’Albo – debba sussistere il requisito di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale (condotta irreprensibile).

La reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione. Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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