L’URCOFER formula un quesito relativo alla partecipazione del COA presso cui l’incolpato è iscritto al procedimento disciplinare dinanzi al CDD e, in subordine, al diritto del COA di accedere al fascicolo in ordine all’esercizio del potere di impugnazione.

Alla luce del dato normativo come puntualmente richiamato nel quesito, deve escludersi la partecipazione del COA al procedimento disciplinare dinanzi al CDD: non essendo espressamente prevista la qualità di parte e non valendo la legittimazione all’impugnazione (riconosciuta al COA quale custode dell’albo e del collettivo interesse degli iscritti alla salvaguardia della deontologia) ad attribuirne tale qualità.
Allo stesso tempo, atteso che l’art. 61, comma 1 della legge n. 247/12 e l’art. 33 del Regolamento n. 2/2014 riconoscono e disciplinano il potere di impugnazione da parte del COA della decisione riguardante un proprio iscritto, la garanzia dell’effettivo esercizio di tale potere implica che sussista, in capo al COA, il diritto di accedere al fascicolo del procedimento, onde consentire la più piena valutazione delle circostanze del caso ai fini dell’impugnazione. Il reg.to n. 2/2014 del CNF all’art. 17 c. 1 prevede la comunicazione al COA dell’approvazione del capo di incolpazione al precipuo fine di consentire la conoscenza della pendenza del procedimento disciplinare e rendere possibile ogni opportuna iniziativa.

Consiglio nazionale forense, parere del 12 luglio 2019, n. 24

Prassi: pareri CNF

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