Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 29 novembre 2018, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 29 Novembre 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 29 Novembre 2017
Giurisprudenza CNF

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