Il Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme, con sua dell’8.11.18, chiede se un Avvocato straniero stabilito, iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, possa essere iscritto nel registro dei delegati alle vendite immobiliari.

La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di poter esprimere un parere negativo alla domanda formulata dall’avvocato straniero stabilito, fondata sull’esame delle seguenti disposizioni di legge:
– art. 591 bis c.p.c.: il legislatore ha previsto, con successive modifiche, che il G.E., nel momento in cui dispone con ordinanza la vendita del bene pignorato, deleghi “ad un notaio” … “a un avvocato ovvero a un commercialista” tutte le operazioni elencate dalla norma stessa; i requisiti richiesti al professionista delegato sono quindi: i) la iscrizione all’Albo quale notaio, avvocato e commercialista da cui deriva il riconoscimento della legittimazione a svolgere la rispettiva attività professionale; ii) la iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. che, a sua volta, condiziona la registrazione alla verifica, con esito positivo, “dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi”. In sintesi, il professionista delegato deve essere avvocato in possesso dello ius postulandi e, per di più, adeguatamente “formato”.
– D.Lgs. n. 96/2001: l’avvocato stabilito è sicuramente privo, in via autonoma, della condizione soggettiva imposta dall’art. 591 bis c.p.c. e quindi dello ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di una intesa di affiancamento con un avvocato regolarmente iscritto, il quale sia disponibile a rendersi responsabile dell’osservanza, da parte dell’Avvocato straniero stabilito, dei doveri imposti dalla legge (art. 8); la iscrizione all’Albo degli Avvocati, senza limitazione di sorta, avviene ed è consentita in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 12. Se ne deduce che, fino a quel momento, non vi è coincidenza fra la qualifica e qualità richiesta dal legislatore all’art. 591 bis c.p.c. con quella di avvocato stabilito che, lo si ripete, è privo dello ius postulandi (si veda, fra le tante: Trib. Torino sez. VIII – sent. 17.10.16 n. 3577, ove si richiamano in argomento i “numerosi pareri espressi in argomento dal CNF; parimenti, l’avvocato sospeso dall’esercizio della professione non potrebbe svolgere, o continuare a svolgere, l’incarico di cui si discute).
Alla eccezione secondo la quale la problematica non ruota intorno all’esistenza dello ius postulandi dal momento che, a seguito della nomina da parte del G.E., non si apre un processo nell’ambito del quale il delegato debba svolgere “prestazioni giudiziali” appare legittimo replicare che:
i) se il legislatore avesse voluto escludere la “professionalità” dell’avvocato lo avrebbe previsto, inserendo nel suo elenco, a titolo esemplificativo, il praticante abilitato o chiunque sia in possesso di una laurea legalmente riconosciuta in giurisprudenza o in economia;
ii) il professionista delegato non è un mero ausiliario del Giudice di cui all’art. 68 c.p.c., ma, come afferma la dottrina prevalente, assume il ruolo di sostituto del Giudice poiché la sua attività supera i compiti di assistenza o di collaborazione subordinata, tipici degli ausiliari, e si concretizza in un rapporto di sostituzione, essendo chiamato a svolgere gli stessi compiti che sarebbe in grado di eseguire il Magistrato che, in mancanza di delega, continua a svolgerli “personalmente”. Ne deriva che il compito affidato e svolto dal delegato rientra a pieno titolo anche fra le attività giurisdizionali in senso stretto e quindi fra gli atti processuali dell’azione esecutiva (si pensi, ad esempio, all’aggiudicazione ex artt. 572 e 573 c.p.c. od alla decisione su eventuali domande di assegnazione ex art. 590 c.p.c.).
Si ritiene quindi di poter affermare che il delegato, in quanto avvocato, debba avere tutti i requisiti soggettivi che lo legittimano all’esercizio della professione in modo pieno ed autonomo.
Da ultimo, se è vero che esiste un indirizzo interpretativo che individua nella figura del “delegato” un ausiliario del Giudice, rimane pur sempre la circostanza assorbente della interpretazione della legge così come emerge dal suo senso letterale: l’art. 591 bis c.p.c. fa riferimento all’ “avvocato” e non anche a soggetti in procinto di esserlo.
Si ritiene pertanto che l’Avvocato straniero stabilito non possa essere inserito nell’elenco di cui all’art. 179 ter disp.att. c.p.c. e non possa quindi assumere l’incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 12 dicembre 2018, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 86 del 12 Dicembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Lamezia Terme, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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