Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo è stato fatto oggetto, da un iscritto, dei seguenti quesiti: 1) “Se un avvocato attualmente iscritto, possa essere riabilitato dalla sanzione della “censura” comminatagli nel 2003, allorquando era praticante iscritto non abilitato al patrocinio. 2) Se detto avvocato possa svolgere le funzioni del mediatore contemplato dal d.lgs. 28 del 2010.”.

Il COA esponente ha premesso, da un lato, di essere consapevole che il C.N.F. ha fin qui ritenuto non applicabile agli iscritti disciplinarmente sanzionati, neppure per via analogica, l’istituto della riabilitazione penale e, dall’altro lato, di non ignorare la previsione recata dall’art. 4, comma 3, lett. c) punto d. del D.M. n. 180/2010, con la quale si subordina l’iscrizione del mediatore nel registro tenuto dall’organismo di mediazione al non avere riportato “sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento”. Purtuttavia, ritenendo eccessivo che un peccato veniale di gioventù limiti permanentemente la carriera e le potenzialità professionali di un avvocato, il quale, subita l’originaria sanzione, abbia poi sempre mantenuto un comportamento irreprensibile, chiede a questo Consiglio di esprimere ancora il proprio parere sui quesiti posti dall’iscritto.

La Commissione ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.
Come già dianzi esposto, l’art. 4, c. 3., lett. c) punto d. del succitato D.M. esclude che il professionista, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento, possa assumere la veste di mediatore operante nell’ambito degli organismi di mediazione costituiti ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.
Allo stato, non si ravvisano ragioni che consentano di ignorare, ovvero di disapplicare detta previsione.
In ordine, poi, alla possibilità per l’iscritto disciplinarmente sanzionato di ricorrere, per analogia, all’istituto della riabilitazione penale di cui agli artt. 178 e ss. c.p., questa Commissione si è già espresso negativamente, con i pareri del 24 ottobre e del 27 novembre 2003, pur auspicando che, de jure condendo, il legislatore riconsideri la questione.
Si ritiene, allo stato, di non potersi discostare da questi ultimi pareri, con la conseguenza che entrambi i quesiti posti non possono che ricevere un riscontro negativo.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 25 maggio 2011, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 25 Maggio 2011
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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