Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede un parere in ordine all’art. 32 della legge n. 247/2012 e, in particolare, chiede di conoscere se la disposizione consenta o meno l’attribuzione di funzioni deliberative alle commissioni ivi previste e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti ed a quali condizioni.

Il comma 1 dell’articolo citato prevede che i Consigli dell’ordine composti da nove o più membri “possano svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro”, composte da tre membri, il cui funzionamento è disciplinato “con regolamento interno ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b)” (comma 2).
Tradizionalmente le Commissioni consiliari hanno avuto il compito di svolgere, con riferimento a specifici settori di attività del Consiglio, funzioni strumentali, consentendo un alleggerimento dei lavori del Consiglio e favorendo la specializzazione e la razionalizzazione degli stessi. Come articolazioni interne del Consiglio hanno sempre avuto finalità consultive, non vincolanti, istruttorie, conoscitive e referenti.
Il comma 1 dell’art. 32 delle nuova legge professionale ha previsto innovativamente (perché analoga previsione non era contenuta nel precedente ordinamento professionale nel quale l’eventuale istituzione di commissioni derivava dal potere di autonomia regolamentare dell’Ente) la facoltà di istituire “commissioni di lavoro” senza specificamente definirne le funzioni, delegando al regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) il compito di disciplinarne i poteri e l’organizzazione.
Sennonché, proprio la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 32 della legge n. 247/2012 (che consente la possibilità che il regolamento preveda che i componenti delle commissioni possano essere – di norma e salve le due specifiche eccezioni ivi previste – anche membri esterni, ossia non consiglieri dell’ordine) impone di ritenere che alle commissioni non possa essere riconosciuto il potere deliberante, in posizione sostitutiva del COA: la qual cosa configurerebbe le commissioni come nuovi organi di amministrazione attiva a rilevanza esterna, non previsti dalla legge, con trasferimento alle stesse di competenze decisionali -nei rispettivi ambiti di attività- proprie dei Consigli dell’ordine, in violazione altresì del principio di tassatività ed esclusività delle stesse.
Ritiene, pertanto, la Commissione che al quesito si debba dare risposta negativa e che l’art. 32 della legge n. 247/2012 escluda in ogni caso che alle commissioni di lavoro ivi previste possano essere riconosciuti e/o delegati poteri deliberanti.

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 17 luglio 2015, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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