Il COA di Massa Carrara formula il seguente quesito: “se sia consentita la sospensione volontaria dall’Albo ai sensi dell’art. 20 L. 247/2012 all’Avvocato che sia chiamato ad esercitare le funzioni di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato di un Ministero”.

La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 20, comma 1, della L. 247/2012 prevede la sospensione dall’esercizio professionale durante il periodo della carica dell’avvocato eletto o nominato a determinate funzioni pubbliche, ivi tassativamente indicate. L’incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato di un Ministero non rientra in detto elenco ed è quindi escluso dalla suddetta previsione.
È comunque consentito all’avvocato iscritto all’albo di chiedere la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del secondo comma del citato articolo 20.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 marzo 2018, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 21 Marzo 2018
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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