Il principio di non contestazione non si applica, de plano, al procedimento disciplinare

L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa, in quanto sia nella fase preliminare che in quella dibattimentale vale la regola del “nemo tenetur contra se edere” talchè non può essere valutato a danno dell’incolpato il mancato svolgimento di attività difensiva a proprio favore o l’omissione di chiarimenti (donde l’adeguamento al principio operato dall’art. 71, co 3, del vigente Codice Deontologico).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 27 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Settembre 2012 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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