Il COA di Rieti chiede di conoscere se, nel caso in cui sia stato presentato attualmente un esposto nei confronti di un iscritto per i medesimi fatti per i quali il COA aveva emesso negli anni precedenti un provvedimento di archiviazione, debbano trovare comunque applicazione gli art. 50 comma 4 della legge n. 247/2012 e l’art. 11 del Regolamento n. 2/2014 approvato dal CNF ai sensi dell’art. 50, comma 5, del nuovo ordinamento professionale.

Ritenuto che il quesito ipotizza, sia pure in forma implicita, che, nel caso considerato, il COA possa (o, addirittura, debba) archiviare l’esposto, senza investire dello stesso il competente Consiglio distrettuale di disciplina, previa l’attività di cui al comma 4 del citato articolo 50, ad escludere in modo categorico una siffatta possibilità vale considerare:
a) che il provvedimento di archiviazione, secondo quanto pacificamente ritenuto, è privo del carattere di decisorietà, e dunque di definitività, in quanto assunto “allo stato degli atti”, talchè non dà luogo a preclusioni da giudicato, consentendo un successivo esercizio dell’azione in presenza non solo di nuovi elementi o accertamenti, ma anche di una rivalutazione degli elementi ed accertamenti pregressi (cfr., tra le tante: CNF, 30 maggio 2014, n. 71 e CNF, 18 giugno 2010, n.43); far leva, dunque, su un precedente provvedimento di archiviazione per escludere a priori la possibilità di un successivo promuovimento dell’azione disciplinare, significa attribuire al precedente provvedimento di archiviazione un valore decisorio, per di più irretrattabile, che esso non ha;
b) che la nuova regolamentazione del procedimento disciplinare, individua nei Consigli distrettuali di disciplina i titolari unici ed esclusivi del potere disciplinare ed è chiarissima nel prevedere che il COA, di cui peraltro essi sono organi, a fronte della ricezione di un esposto o di una denuncia, o comunque della conoscenza di una notizia di illecito disciplinare, altro e diverso compito non ha se non quello “di darne notizie all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina”, cui compete, in via esclusiva, anche il potere di archiviazione.
E’ ovvio, pertanto, che l’opzione implicitamente sottesa nel quesito di potere il COA procedere, nel caso considerato, ad archiviare il nuovo esposto/denuncia si pone in insanibile contrasto con il principio di diritto richiamato sub a) e in patente violazione del nuovo sistema normativo e regolamentare di disciplina di cui sub b).

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), 22 giugno 2016, n. 72

Quesito n. 178, COA di Rieti

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 22 Giugno 2016
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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