Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona pone il seguente quesito: “Per quali praticanti abilitati al patrocinio vige l’obbligo, previsto dall’art. 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012 di svolgere attività solo di sostituzione dell’avvocato presso il quale viene svolta la pratica?”.

La Commissione osserva preliminarmente quanto segue.
È pacifico che, da un lato, risulti formalmente decorso dal 2 febbraio 2005 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, non può però essere ignorato che l’art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi dalla nuova legge professionale.
La mancata emanazione, alla data odierna, del regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale in conformità alle previsioni introdotte dall’art. 41 anzidetto comporta quindi l’applicazione, nell’attuale momento, della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, dianzi richiamato. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti nei confronti del COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, fino a quanto l’emanazione dei regolamenti sopra menzionati non farà venir meno l’effetto sospensivo delle norme recate dalla legge n. 247/2012 previsto dall’art. 65, comma 1, della legge medesima. Di conseguenza, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti ministeriali e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus e per altri affari, comunque “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è che il praticante potrà essere abilitato al patrocinio di cui all’art. 41, comma 12, Legge n. 247/2012 solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo istituto, ovverosia del D.M. previsto dal comma 13 del succitato art. 41.
La Commissione, pertanto, ritiene infondate le diverse letture della normativa in argomento prospettate dal COA scaligero nella parte esemplificativa del quesito. Entrambe le interpretazioni, infatti, sia che le nuove norme si ritengano applicabili a decorrere dal 2 febbraio 2015 (art. 48, comma 1), sia che si ritengano applicabili già a decorrere dall’entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013), trascurano l’esistenza ed i conseguenti, ineludibili effetti di quanto previsto dal più volte citato art. 65, comma 1, della legge medesima.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 41

Quesito n. 23, COA di Verona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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