Il COA di Milano, dopo aver precisato: a) che tre avvocati iscritti all’albo di Bari hanno costituito una società avente ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense; b) che la sede della società è stata fissata a Milano mentre la sede secondaria è in altra città in provincia di Brindisi; c) che la società ha chiesto l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Milano come STP; chiede parere sulla fondatezza di detta richiesta.

La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Dato per scontato (anche se il quesito non lo dice) che la società di cui trattasi sia una società di persone, disciplinata dal D. Lvo. n. 96/2001, deve affermarsi la fondatezza della richiesta ai sensi dell’art. 27, c. 1, di detto D. Lvo., il quale espressamente prevede l’iscrizione della società nella Sezione speciale dell’Albo in cui ha sede.
Peraltro, anche alla luce dell’art. 5, c. 2, lett. g), della L. n. 247/2012 quest’ultima disposizione, ancorché la delega sia decaduta, costituisce principio e criterio direttivo dell’ordinamento.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 22 ottobre 2014, n. 82

Quesito n. 429, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 82 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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