L’obbligo di avviso al collega di controparte

È obbligo dell’avvocato informare il collega di controparte di quanto si stia per operare, senza procedere ad azioni o contratti diretti con il di lui cliente, salvi casi eccezionali, in cui ciò sia imprescindibilmente postulato dall’esigenza primaria di non compromettere gli interessi del proprio assistito. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Novara, 6 novembre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gioseffi), decisione del 17 dicembre 1988, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 17 Dicembre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 06 Novembre 1987
Giurisprudenza CNF

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