Il COA di Bologna chiede se sia necessaria la trasmissione dell’indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza da parte dell’iscritto all’Albo; e se tale indirizzo sia requisito necessario per l’iscrizione all’Albo e per il mantenimento della iscrizione stessa. Conseguentemente il Consiglio chiede se vi sia facoltà od obbligo in capo al Consiglio di procedere d’ufficio alla cancellazione dall’Albo degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente. Si deve premettere che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 7, co. 2, dispone “Gli Ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche […]

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