Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Durata – Termine di decorrenza – Scelta del termine da parte del praticante – Inammissibilità.

La durata di sei anni della abilitazione al patrocinio, come previsto dalla legge n. 2423/1998, non è lasciato alla libera discrezione dell’interessato ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del II anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto deve escludersi la possibilità che tale momento possa essere rimesso alla scelta soggettiva dell’interessato. (Pertanto è inammissibile la richiesta di proroga del termine sessennale per avere il praticante effettuato una sospensione per svolgere la funzione di giudice onorario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 14 marzo 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 30 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 14 Marzo 2006
Giurisprudenza CNF

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