Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019