L’avvocato può richiedere il pagamento delle spese legali stragiudiziali alla controparte del proprio assistito, purché il pagamento stesso sia indicato a favore di quest’ultimo e non proprio (art. 48 Codice Deontologico Forense). Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 10