La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. […]

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La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. […]

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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

L’avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. In ogni caso, l’avvocato […]

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Art. 43. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014) (Approvato dal Consiglio nazionale forense nella […]

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