Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza – Ex magistrato – Attività professionale presso la procura dove aveva svolto le funzioni giudicanti – Mancata decorrenza del termine di due anni dalla cessazione delle funzioni – Violazione art. 26 r.d.l. n. 1578/1933 – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista ex magistrato, cessato dalle funzioni giudicanti da meno di un biennio, che, in violazione dell’art. 26 r.d.l. n. 1578/1933, assuma e svolga l’attività difensiva presso il tribunale a cui era assegnato nell’ultimo periodo. Infatti la legge n. 27/1997 ha soppresso non già la figura del procuratore […]

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