Alla cancellazione dall’albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990

Chiavi di ricerca:
- numero: 23791
- anno: 2022
- autorità: Corte di Cassazione

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Giurisprudenza Cassazione

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