Al Consiglio Nazionale Forense viene richiesto di esprimere un parere sul seguente quesito: “Modo di agire dell’avvocato che sia nominato difensore d’ufficio dei soggetti trasportati in occasione degli sbarchi, allorquando si intenda escuterli a sommarie informazioni ex art. 351 co. 1 bis c.p.p., quali indagati in un procedimento connesso con il reato di clandestinità e, in particolare, sulla facoltà dell’avvocato di rinunciare – in tali situazioni – ad assistere al compimento dell’atto, così esercitando il diritto di cui al precitato art 351 co. 1 bis c.p.p., con particolare riguardo agli aspetti deontologici della questione ed agli eventuali profili di responsabilità disciplinare”.

La risposta è data nei seguenti termini. L’art. 351, comma 1 bis, c.p.p. prescrive un diritto, e non un obbligo, di assistenza del difensore. Da ciò deriva che nessun profilo di responsabilità disciplinare potrebbe trovare applicazione in caso di un diniego da parte dell’Avvocato a garantire il patrocinio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento […]

Read More &#8594