La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 123 del 28 ottobre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 04 Dicembre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 38 del 13 Marzo 2018 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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