Principio accusatorio e distribuzione dell’onere probatorio tra organo inquirente e incolpato

In base al principio accusatorio (che informa il procedimento disciplinare), il Consiglio territoriale ha l’onere di provare l’addebito contestato, ma non pure di dimostrare la volontà dell’incolpato di eludere la norma deontologica, essendo a tal fine necessario e sufficiente che l’illecito sia derivato da un comportamento consapevole volontario (c.d. suitas): ciò basta infatti a far sorgere una presunzione di colpa a carico dell’incolpato, sul quale incombe quindi l’onere di escludere la propria responsabilità attraverso la prova dell’inevitabilità dell’errore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva continuato ad esercitare l’attività professionale immediatamente dopo l’emissione del provvedimento di sospensione disciplinare, di cui tuttavia non aveva avuto effettiva cognizione, per errore scusabile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 163 del 16 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 16 Dicembre 2019 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 15 Giugno 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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