Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, durante tutto il procedimento disciplinare a suo carico, l’incolpato si era limitato a sollevare infondate eccezioni in rito, peraltro senza adeguatamente contestare gli addebiti mossigli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro, comminatagli dal Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 136 del 15 novembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Novembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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