Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo di mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Novembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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