La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 27 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Maggio 2012 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment