L’esercizio in forma associata della professione forense

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell’art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 della l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal C.N.F. in forza dell’allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle “società tra avvocati” di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, la S.C. ha applicato d’ufficio lo “ius superveniens” del nuovo art. 4 bis della legge professionale).

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018

Giurisprudenza Cassazione

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