Avvocato stabilito: i requisiti per la dispensa dalla prova attitudinale

In base all’art. 12 e ss. del D. Lgs. 96/2001 è prevista la possibilità di integrazione dell’avvocato stabilito nella professione di “avvocato” (AVVOCATO INTEGRATO) con l’iscrizione dello stesso nell’Albo degli Avvocati, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione come avvocato stabilito e comprovata l’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, ovvero “senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 16 luglio 2018, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 16 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Agosto 2016 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment