Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto dall’incolpato- era stato proposto da avvocato non Cassazionista, nonché in forza della procura alle liti rilasciata per il procedimento disciplinare celebrato dinanzi al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 242

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 24 Ottobre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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