Inammissibile l’impugnazione delle delibere (pre- e) endo-procedimentali

Gli atti interni al procedimento amministrativo che si svolge davanti al Consiglio territoriale non sono impugnabili al CNF, in quanto privi di una autonoma rilevanza esterna, la quale va riconosciuta soltanto al provvedimento definitivo, pronunciato al termine del procedimento disciplinare in sede locale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la delibera con cui il Consiglio territoriale aveva rigettato le istanze di asserita nullità di alcune delibere pronunciate nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 28 settembre 2016, n. 292

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277 (in tema di delibera di apertura o prosecuzione del procedimento disciplinare), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5 (in tema di delibera di archiviazione del procedimento disciplinare)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 28 Settembre 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 07 Aprile 2014
Giurisprudenza CNF

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