Il risarcimento del danno non elide l’illecito disciplinare che ne fosse causa

Atteso che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l’interesse della categoria al corretto esercizio della professione, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso contro la sanzione disciplinare, l’avvenuto riconoscimento della colpa ed il relativo risarcimento del danno da parte del professionista che abbia violato il dovere deontologico posto alla base della sanzione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 88, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì rel. Morgese), sentenza del 26 marzo 2007, n. 30, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mirigliani), sentenza del 11 novembre 2006, n. 104.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 27 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment