Ai magistrati onorari non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

I casi in cui è possibile l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali sono eccezionali e insuscettibili di estensione analogica all’ipotesi dei magistrati onorari, che non sono infatti equiparabili ai “magistrati dell’ordine giudiziario” contemplati negli artt. 26, comma primo, lett. b), e 30, lett. f), del R.D.L. n. 1578 del 1933 ora art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (Nella specie, trattavasi di GOT).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 248

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile (pres. Vessia, rel. Nicastro), SS.UU, sentenza del 2 giugno 1997, n. 4905, nonché Cassazione Civile (pres. Preden, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza dell’8 agosto 2011, n. 17068 che ha confermato Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Sica), sentenza del 16 marzo 2010, n. 1 (trattavasi di componente di commissione tributaria), Cassazione Civile (pres. Vittoria, rel. Balletti), SS.UU, sentenza del 4 aprile 2008, n. 8737 (trattavasi di Giudice di Pace), Cassazione Civile (pres. La Farina, rel. Bile), SS.UU, sentenza del 17 giugno 1981, n. 3946 (trattavasi di magistrato militare).
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 21 luglio 2010, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 25, Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 33, Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 14.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 27 Luglio 2016 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Maggio 2013 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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