Prorogato (di un altro anno) il termine per ottenere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti senza esame o corso

Il termine entro cui maturare l’anzianità di iscrizione all’albo ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame (art. 22 L. n. 247/2012), già prorogato al 2 febbraio 2017 (D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 – c.d. Milleproroghe 2016, convertito con L. n. 21 del 25 febbraio 2016), è differito al 2 febbraio 2018.

Art. 10, co. 2-ter, D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Milleproroghe 2017), convertito con L. n. 19 del 27 febbraio 2017 (GU Serie Generale n. 49 del 28/2/2017 – Suppl. Ordinario n. 14)

NOTA:
In arg. cfr. Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 59, secondo cui il dies a quo del termine in parola è il 2 febbraio 2013, nonché Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 45, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92, secondo cui il predetto termine finale riguarda il momento ultimo per l’acquisizione dei requisiti per detta iscrizione, e non già quello in cui deve essere presentata la richiesta.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
varie

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