Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Istanza non diretta alla riforma del provvedimento disciplinare – Inammissibilità

Va ritenuta irricevibile ed inammissibile un’istanza-ricorso che, pur coinvolgendone il merito, non sia diretta alla riforma del provvedimento disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale. (Nella specie, l’istante, praticante abilitato al patrocinio, era stato sospeso in sede disciplinare dall’esercizio della professione per un anno e, a seguito della notifica della decisione, aveva depositato presso il C.d.O. una istanza, diretta anche al CNF, in cui si dichiarava in attesa di parere motivato da parte del C.d.O. circa la legittimazione “del praticante avvocato cancellato dall’albo dopo il periodo indicato dalla legge per aver superato il limite massimo di patrocinio a presentare ricorso al C.N.F.”). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), decisione n. 32 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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