Inammissibile il ricorso proposto a mezzo fax

È inammissibile, perché priva della sottoscrizione in originale, l’impugnazione proposta al C.N.F. esclusivamente a mezzo fax e non seguita da ulteriore invio di originale nei termini per l’impugnazione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2015, n. 125

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Naz. Forense, 2 settembre 2013, n. 149, e 18 ottobre 2011, n. 164, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 29 marzo 1996, n. 40.
Sull’inammissibilità, per le stesse ragioni, dell’istanza di ricusazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Luglio 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 11 Gennaio 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24739 del 05 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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