L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. La sentenza medesima non ha invece alcuna efficacia in ordine alla valutazione dei comportamenti e della personalità dell’autore dell’illecito sotto il profilo disciplinare, essendo tale valutazione riservata al giudice della deontologia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 16 Luglio 2015 (estinzione) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 07 Novembre 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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