Art. 69. Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. E’ vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
(GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014)

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico

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