Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare

Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Giorgi), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 13
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Stefenelli), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 03 Luglio 2009 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8572 del 28 Aprile 2015 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment