Il termine per la riassunzione del processo civile non si applica al procedimento disciplinare

Il termine di sei (ora: tre) mesi previsto dall’articolo 297 (ora: 305) cpc per la riassunzione del procedimento sospeso in attesa del giudizio penale, per il giudizio civile, nel quale ogni attività di impulso è demandata alle parti, non si applica al procedimento disciplinare che ha, invece, natura pubblicistica (Nella specie è stata considerata irrilevante la riassunzione del procedimento disciplinare avvenuta oltre sei mesi dalla conclusione del giudizio penale, in ragione del quale il primo giudizio era stato sospeso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment