Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

Il termine quindicinale per la notifica della deliberazione, stabilito dall’art. 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione tempore applicabile), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 21 Giugno 2010 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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