Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

Le sanzioni disciplinari costituiscono sanzioni amministrative, alle quali non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali, restando invece soggette, in via generale, al principio di legalità e di irretroattività, che comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina successiva più favorevole. In difetto di espressa previsione, pertanto, deve escludersi che agli illeciti disciplinari possa applicarsi il principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p., co. 2 e 3 (Nel caso di specie trattavasi del patto di quota lite di cui all’art. 45 codice deontologico, violato dal professionista prima della modifica dell’art. 2233 c.c. ad opera del c.d. decreto Bersani).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 171;
– Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 26 novembre 2008, n. 28159;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 221.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 28 Settembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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