I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

La “violazione di legge”, per la quale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della corte di cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. e, cioè, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio.

Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6015, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment