Il COA può impugnare e stare in giudizio a mezzo del proprio presidente in proprio, purché Cassazionista

Il COA che impugni avanti CNF una decisione del Consiglio distrettuale di disciplina può stare in giudizio anche a mezzo del proprio presidente personalmente, purché iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non trovando infatti applicazione a tale fattispecie il principio valevole per il solo incolpato, che può proporre in proprio l’impugnazione […]

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Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto […]

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Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di […]

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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Greco, rel. Sorbi), sentenza n. 135 del 23 settembre 2022

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Il COA di Modena chiede di sapere se sia conforme alla legge professionale vigente (art. 23 L. 31-12-2012 n. 247) la costituzione di un Ufficio unico avvocatura (senza personalità giuridica) incardinato presso l’ente Provincia, nel quale operino avvocati dipendenti del medesimo ente Provincia distaccati presso l’Ufficio unico avvocatura oppure avvocati in posizione di comando (siccome provenienti da altri enti pubblici), delle cui prestazioni professionali possano avvalersi tutti i comuni che rientrino nell’ambito territoriale della Provincia medesima, sulla base di apposite convenzioni stipulate dai Comuni e dalla Provincia.

La giurisprudenza richiamata nel quesito (Tar Lombardia, sent. n. 1608/2016 e Cons. Stato, sez. V, n. 2731/2017) è conforme al consolidato orientamento espresso dal Consiglio nazionale forense con il proprio parere n. 21/2013. A mente di tale parere – e della giurisprudenza riportata nel quesito – la possibilità riconosciuta agli enti (in questo caso, enti […]

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